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Ravvedimento saldo e acconti: interessi a due vie

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Il ravvedimento sul saldo 2024 e l’acconto 2025 per i soggetti c.d. “solari”, deve tenere a riferimento la scadenza originaria per il versamento nei termini: nei fatti, si considera il termine “ordinario” entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (per lo scorso anno 21 luglio 2025 o 20 agosto con i 30 gg e la maggiorazione dello 0,40% – vedi circolare 27/E 2013) 30 giugno o 30 luglio per coloro i quali non erano interessati dalla proroga.

In assenza di qualsiasi versamento da correggere rileverà la data del 21 luglio ovvero 30 giugno.

Rileva la scadenza del 2 dicembre 2025 per il secondo acconto.

Detto ciò, individuato il dies a quo dal quale far decorre il ravvedimento, la regolarizzazione spontanea richiede che oltre al tributo, siano versati gli interessi nonché la sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque la sanzione base a cui applicare le riduzioni da ravvedimento sono così individuate:

  • 25% se il ritardo va oltre i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria
  • 12,5% per ritardi non superiori a 90 giorni (dopo il 1° settembre)
  • 0,833% per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno.

Su tali percentuali potranno essere applicate le riduzioni da ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, post D.Lgs. n. 87/2024.

Sanzioni applicabili all’omesso/carente versamento delle imposte
0,0833% (0,83%/10) Sanzione per ogni giorno di ritardo, regolarizzazione entro il 14° giorno dalla scadenza.
1,25% (12,50%/10), Regolarizzazione dal 15° giorno ma entro il 30° giorno dalla scadenza
1,3889% (12,50%/9), Se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ma entro il 90°
3,125% (25%/8) Regolarizzazione dal 91° ed entro 1 anno dalla scadenza
3,5714% (25%/7) Regolarizzazione oltre 1 anno dalla scadenza, fino a decadenza per l’accertamento

Percorribile anche la strada del c.d. ravvedimento frazionato (art. 13-bis D.Lgs. n. 472/1997), applicabile ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, da intendersi per tali anche l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF la cui disciplina segue quella del tributo erariale cui afferisce (vedi circolare AdE 9 giugno 2015, n. 23/E).

In sede di ravvedimento andranno corrisposti gli interessi di mora calcolati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, nella misura:

  • del 2% dal 1° gennaio 2025;
  • 1,60% dal 1° gennaio 2026.

Nei fatti il calcolo degli interessi deve essere effettuato pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi d’imposta.

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