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Recupero edilizio e riqualificazione energetica, nelle specifiche tecniche entra il Superbonus

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Con il Provvedimento direttoriale 19 febbraio 2021, n. 49885/2021 , l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali (che erano state approvate con il Provvedimento 20 dicembre 2019, n. 1432213 ).

L’intervento normativo in esame si è reso necessario al fine di:

  1. recepire le novità introdotte dagli articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)
  2. distinguere i condomìni ordinari dai condomìni “minimi”.

Si ricorda che con due decreti datati 6 agosto 2020 – cosiddetti decreti “Asseverazioni”  e “Requisiti tecnici”  – il Ministero dello Sviluppo economico aveva definito:

  • le caratteristiche di natura tecnica che devono soddisfare i lavori per i quali è prevista la detrazione delle spese sostenute per gli interventi:
    a. di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente;
    b. finalizzati al recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti (art. 1, comma 220, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di Bilancio 2020);
    c. per i quali spetta la detrazione di cui all’art. 119, commi 1 e 2 , del decreto “Rilancio” (decreto “Requisiti tecnici”);
  • definito le modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria per poter usufruire del Superbonus del 110 per cento, previsto per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici dall’art. 119 del D.L. 34/2020 (decreto “Asseverazioni”).

A tal fine, per “asseverazione” si intende la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 4775 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale lo stesso attesta:

  1. che gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato art. 119 del D.L. n. 34/2020, sono rispondenti ai requisiti di cui all’allegato A del decreto “Requisiti tecnici”;
  2. la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici di cui all’art. 3, comma 2 , del citato decreto “Requisiti tecnici”.

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