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Reddito di cittadinanza, decreto all’esame dell’Aula del Senato

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Da ieri è passato all’esame dell’Aula di Palazzo Madama il disegno di legge (A.S. n. 1018) di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, contenente la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, “quota 100” e pensione di cittadinanza.

Tra le numerose novità approvate dalla Commissione Lavoro del Senato, si segnala l’art. 11-bis, che prevede in particolare:

  1. che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possano finanziare, in tutto o in parte, piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all’art. 8, comma 2 , del medesimo decreto-legge. A tal fine viene integrato l’art. 118, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001);
  2. di includere, tra le finalità generali dei medesimi fondi, la promozione dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per i soggetti disoccupati o inoccupati. Al riguardo si ricorda che il testo attualmente vigente del richiamato art. 118, comma 1, stabilisce che i fondi paritetici possano finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.

Nei giorni scorsi, il Garante per la privacy aveva sottolineato in una memoria il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza – così come disciplinato dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri a fine gennaio – “comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni)”: si pensi ad esempio ai “dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale”. Senonchè – avvertiva il Garante, il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da Amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, dev’essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

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