Da ieri è passato all’esame dell’Aula di Palazzo Madama il disegno di legge (A.S. n. 1018) di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, contenente la disciplina relativa a reddito di cittadinanza, “quota 100” e pensione di cittadinanza.
Tra le numerose novità approvate dalla Commissione Lavoro del Senato, si segnala l’art. 11-bis, che prevede in particolare:
Nei giorni scorsi, il Garante per la privacy aveva sottolineato in una memoria il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza – così come disciplinato dal testo approvato dal Consiglio dei Ministri a fine gennaio – “comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni)”: si pensi ad esempio ai “dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale”. Senonchè – avvertiva il Garante, il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da Amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, dev’essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
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