Sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, il decreto-legge sul reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, attualmente all’esame del Parlamento) presenta “rilevanti criticità, alcune delle quali suscettibili di superamento nell’ambito di specifici provvedimenti attuativi (attualmente non previsti), altre già in questa fase, in sede di conversione”: lo denuncia il Garante per la privacy attraverso una memoria indirizzata alla Commissione Lavoro del Senato.
In particolare, si sottolinea che il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza, “comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni)”: si pensi ad esempio ai “dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale”.
Senonchè – avverte il Garante, il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da Amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, dev’essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Nello specifico, nel provvedimento in esame non sono individuati con sufficiente chiarezza i soggetti pubblici coinvolti, né fissati i criteri in base ai quali si possa ritenere di volta in volta giustificato, rispetto agli specifici obiettivi perseguiti e in ottemperanza ai principio di proporzionalità, l’utilizzo di determinate categorie di informazioni.
Sono inoltre presenti “rilevanti criticità nella disciplina del ‘monitoraggio’ sull’utilizzo della carta Rdc, da parte dei beneficiari, ai quali è precluso l’utilizzo della stessa per partecipare a giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità”.
Per il Garante, infine, destano “forti perplessità” alcune norme sulla disciplina di rilascio delle attestazioni ISEE, che sarebbero “suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria e, soprattutto, nell’archivio dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle entrate, finora inaccessibili persino nell’ambito delle ordinarie attività di controllo tributario, in ragione degli elevati rischi connessi al relativo trattamento di tali informazioni”.
Si ricorda che il provvedimento, attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato, prevede tra l’altro che:
La domanda per il Reddito di cittadinanza potrà essere presentata dal 6 fino al 31 marzo presso gli uffici postali, su modello predisposto dall’Inps, oppure online sul sito www.redditocittadinanza.gov.it, o presso un Caf.
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