In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano: è la massima della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 12 aprile 2022, n. 1733 , riportata sul sito della Giurisprudenza tributaria.
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