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Reddito di locazione imputabile a prescindere dal titolo del possesso

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In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano: è la massima della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio 12 aprile 2022, n. 1733 , riportata sul sito della Giurisprudenza tributaria.

In particolare:

  1. secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’art. 26 del Tuir dev’essere letto in correlazione con il precedente art. 25 , il quale definisce i redditi fondiari, identificandoli in quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto (sentenza 17 febbraio 2016 n. 3085). In effetti, tali redditi sono quantificabili sulla base delle risultanze catastali; pertanto, essi sono oggetto di imposizione non in ragione del criterio dell’effettiva ricchezza prodotta, bensì del criterio dell’astratta potenzialità a produrre reddito, a prescindere dal concreto realizzarsi del reddito stesso e dalla sua reale entità. Quindi, ad avviso della Suprema Corte, il motivo per il quale nell’art. 26 è adoperata la locuzione “indipendentemente dalla percezione”, è dato dall’esigenza di indicare il criterio del concorso di detti cespiti alla formazione del reddito complessivo dei soggetti che li possiedono, ma non quella dì identificare i soggetti ai quali tali redditi devono essere imputati. Conseguentemente, in questa categoria non possono rientrare i “redditi derivanti da contratto di locazione”;
  2. per la Cassazione, inoltre, “Non vi è dubbio quindi che ai fini della disciplina del reddito derivante da contratto di locazione non possa essere applicata la regola che deriva dalla formula ‘indipendentemente dalla percezione’, che il legislatore ha inteso riservare (…) a riguardo dei soli redditi fondiari” (in materia si veda inoltre Cass. 26 giugno 2009, n. 15171);
  3. di conseguenza – hanno affermato i giudici tributari laziali – “è ammissibile una “autonoma imputazione del reddito di locazione rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione, non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito derivante dalla concessione in locazione non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario (in termini si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19166 del 15 dicmebre 2003 ) ma anche in capo ad alcuni soltanto dei comproprietari che risultino essere effettivi locatari e percettori dei redditi che dalla locazione derivano”.

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