Regime degli impatriati escluso se il distacco all’estero è contestuale all’assunzione
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Con la Risposta all’istanza di interpello 11 maggio 2022, n. 259, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime degli impatriati, previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
In particolare:
- il regime di favore non spetta in caso di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nel caso in cui l’attività lavorativa svolta al rientro costituisce una “nuova” attività, in virtù della sottoscrizione di un “nuovo” contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco e, quindi, l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo d’imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia;
- l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio. Ciò accade ad esempio quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal “nuovo” ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio;
- costituiscono ad esempio indice di una situazione di continuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- l’assenza del periodo di prova;
- la presenza di clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima e quattordicesima) maturati nonché il Tfr al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- la presenza di clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione del soggetto distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso il datore di lavoro di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame;
- il regime in commento non spetta anche qualora il distacco all’estero sia stato disposto contestualmente all’assunzione del lavoratore, stante la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Risposta all’interpello n. 259 del 11 maggio 2022
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