Regime fiscale della distribuzione di riserva in sospensione d’imposta a seguito di trasformazione
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Con la Risposta all’istanza di interpello 10 dicembre 2019, n. 505, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la seguente questione:
- nel corso del 2018 una società ha proceduto alla ripartizione di una somma a favore di soci persone fisiche (non in regime d’impresa) a valere su una riserva di rivalutazione (in sospensione di imposta);
- il dividendo fu attribuito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale;
- la riserva di utili in sospensione d’imposta – distribuita parzialmente ai soci – originava da un’operazione di rivalutazione di immobili di proprietà, effettuata ai sensi dell’art. 15, commi da 16 a 23, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, finalizzata a dare rilievo al maggior valore fiscale degli stessi, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%;
- il saldo attivo di rivalutazione (nel rispetto dell’art. 15, comma 18, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) è stato accantonato e iscritto, nel bilancio 2008, in una speciale riserva;
- la società non si è avvalsa della facoltà di affrancare il saldo attivo di rivalutazione e la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d’imposta;
- nel corso del 2014 la società ha dato corso a un’operazione di trasformazione societaria regressiva, passando da Srl a Sas;
- anche dopo la trasformazione, la società ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva in esame con l’indicazione della originaria destinazione, ha continuato ad adottare il regime contabile ordinario e ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone l’importo nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella fattispecie illustrata la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a formare il reddito della società in tale periodo d’imposta, secondo le regole previste per le società di persone e non ai sensi dell’art. 170, comma 5, del Tuir (il quale presuppone invece che la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili).
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