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Regime forfetario e redditi da lavoro estero: come verificare il limite di 35.000 euro

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La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha reintrodotto la lett. d-ter) nel comma 57 della Legge n. 190/2014, ripristinando l’esclusione dal regime forfetario per coloro che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 49 e 50 TUIR), per un importo superiore per i periodi d’imposta 2025 e 2026, a 35.000 euro.

Nella quantificazione del limite-soglia rilevano anche i redditi assimilati a quelli di reddito di lavoro dipendente, quali ad esempio:

  • il compenso percepito come amministratore di una s.r.l.;
  • assegno di ricerca (lettera c), comma 1, art. 50 TUIR).

La percezione della pensione ovvero l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro sono situazioni che non consentono di considerare cessato il rapporto di lavoro dipendente ed i redditi devono essere sommati fra di loro. Qualora il limite di 35.000 euro risulti superato non potrà essere adottato nel periodo d’imposta successivo il regime forfetario.

Per la verifica del limite-soglia rilevano anche i rapporti di lavoro instaurati all’estero. In tal senso la risposta a istanza di interpello 16 aprile 2021, n. 257, nella quale l’Agenzia ha affermato che la causa ostativa si applica anche nel caso in cui i redditi siano prodotti all’estero a condizione che il rapporto di lavoro non sia cessato nel corso del periodo d’imposta. Con il citato documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’orientamento già espresso nella risposta a istanza di interpello 16 settembre 2020, n. 359.

Il limite-soglia deve essere verificato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime agevolato.

Un caso che nella pratica causa spesso dubbi interpretativi riguarda il computo del reddito estero nel caso di lavoratori frontalieri Italia – Svizzera. In tal caso si ritiene che, ai fini del computo del tetto di 35.000 euro:

  • non rilevi la soglia detassata di 10.000 euro;
  • la verifica vada fatta sul reddito annuo lordo (comprensivo quindi della franchigia di 10.000 euro e al lordo dei “contributi sociali” svizzeri).

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