Regime forfetario extra soglia ricavi: l’accertamento induttivo deve riconoscere i “costi minimi”
L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli nei confronti dei contribuenti che adottano il regime forfetario (Legge n. 190/2014), focalizzandosi in particolare sul rispetto delle soglie di ricavi previste dalla normativa:
- 65.000 euro per le annualità dal 2016 al 2022;
- 85.000 euro dal 2023.
Nel caso risulti effettivamente il superamento di queste soglie, è fondamentale che il contribuente possa fornire adeguata documentazione a supporto dei costi sostenuti, per un’opportuna riduzione della base imponibile soggetta al regime ordinario per effetto della riqualificazione operata in seguito all’avviso del Fisco.
| DOCUMENTI UTILI ALLA RICOSTRUZIONE DEI COSTI SOSTENUTI (ELENCO ESEMPLIFICATIVO) |
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La Corte di Cassazione ha tuttavia ribadito che qualora il contribuente:
- non sia in grado di dimostrare, attraverso documenti validi, che la soglia di ricavi è rispettata,
- non possa fornire prove sufficienti di costi,
l’Agenzia delle Entrate deve comunque applicare dei “costo minimi” determinati in via forfetaria ma idonei a salvaguardare la reale capacità contributiva del contribuente. È stato infatti osservato che “in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi – effettuata in sede di verifica che ha accertato l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e l’omessa tenuta della contabilità obbligatoria, dando luogo al recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, di componenti positivi di reddito non dichiarati i costi determinati in base ai dati e alle notizie raccolte nel corso della verifica fiscale per le imposte dirette, essendo deducibili anche misura forfetaria a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 225/2005 e n. 10/2023, non possono essere riconosciuti in via automatica ai fini della detraibilità dell’IVA, essendo diversi gli elementi costitutivi delle due imposte ed essendo onere del contribuente provare, ai fini della loro detrazione, che i costi siano riferibili a operazioni imponibili esistenti …”.
Detto in altri termini, l’Amministrazione fiscale ha il diritto di applicare una presunzione di reddito maggiore, ma l’applicazione dell’accertamento induttivo deve comunque tenere conto dei costi minimi necessari per la sua produzione.