Regime forfetario: il limite di 85.000 euro va verificato sui compensi incassati
Ai fini del regime forfetario, il limite di 85.000 euro deve essere verificato considerando le somme incassate nell’anno e non le sole fatture emesse per competenza. La conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate in una delle risposte fornite a Speciale Telefisco del 18 settembre 2025.
Stante la sempre maggior diffusione del regime forfetario, una delle domande che si ripresentano più di frequente riguarda il criterio (cassa o competenza) da utilizzare per il computo dei compensi ai fini del limite di 85.000 per la permanenza nel regime. Il dubbio è particolarmente sentito nel caso di compensi “a cavallo d’anno”.
La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta nel merito sottolineando che la verifica del superamento del limite deve attenersi al regime contabile adottato nel periodo di riferimento. In particolare:
- per chi utilizza la contabilità ordinaria si applica il criterio di competenza,
- mentre chi è in regime fiscale di vantaggio o forfetario applica il criterio di cassa.
Nel regime forfetario, infatti, i ricavi o compensi si determinano secondo il principio di cassa, ossia considerano le somme effettivamente incassate nell’anno, indipendentemente dalla data in cui sono state effettuate le prestazioni o emesse le fatture. Di conseguenza:
- ai fini della soglia di 85.000 euro fissata dall’art. 1, comma 54, della Legge n. 190/2014,
- ma le medesime considerazioni valgono anche per il tetto di 100.000 euro di cui all’art. 1, comma 71, delle Legge n. 190/2014 rilevante per l’uscita in corso d’anno,
il calcolo deve basarsi sui compensi incassati nell’anno di riferimento, anche se relativi a prestazioni dell’anno precedente.