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Regime premiale ISA e CPB: l’esonero dal visto di conformità resta limitato alla società

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L’art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 riconosce ai contribuenti che raggiungono determinati livelli di affidabilità fiscale una serie di benefici premiali, graduati in funzione del punteggio ISA conseguito.

Tra questi assume particolare rilievo l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari entro le soglie previste dalla disposizione, oltre all’esonero dal visto per i rimborsi IVA, alla riduzione dei termini di accertamento e alle ulteriori agevolazioni espressamente individuate dal legislatore.

Per il periodo d’imposta 2025 e per i successivi, salvo l’intervento di modifiche ad hoc, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 123160 del 22 aprile 2026:

  • ha individuato i livelli di affidabilità necessari per l’accesso ai benefici premiali,
  • confermando il meccanismo previsto dall’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017.

Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale opera una disciplina peculiare: come chiarito dalla FAQ n. 11 del 25 ottobre 2024, l’accesso al regime premiale ISA consegue direttamente all’adesione al CPB e non è subordinato al raggiungimento di uno specifico punteggio ISA nel biennio concordatario.

Infatti, l’accesso ai massimi benefici premiali non è condizionato dal punteggio ISA ottenuto nel biennio del CPB.

L’estensione dei benefici premiali ai soggetti aderenti al concordato preventivo biennale riporta al centro dell’attenzione la questione circa l’eventuale estensione al socio del beneficio premiale riconosciuto alla società.

Si consideri il caso di una SAS che abbia aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e che, in virtù di tale adesione, possa beneficiare dell’esonero dal visto di conformità.

Uno dei soci, titolare esclusivamente del reddito imputato per trasparenza dalla società, evidenzia nella propria dichiarazione un credito IRPEF sopra 5.000 euro al netto delle ritenute subite che intende utilizzare integralmente in compensazione orizzontale mediante modello F24 per il pagamento degli acconti dovuti alla Gestione IVS.

In tale fattispecie, il beneficio riconosciuto alla società non può ritenersi automaticamente esteso al socio.

L’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/2013 prevede infatti che la compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte dirette eccedenti 5.000 euro annui richieda l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale il credito emerge.

Sul punto, la risposta a interpello n. 411 del 24 ottobre 2019 ha chiarito che il credito IRPEF maturato dal socio costituisce un credito proprio del medesimo, ancorché derivante dai redditi e dalle ritenute imputati per trasparenza dalla società.

Ne consegue che il socio, qualora utilizzi tale credito in compensazione orizzontale oltre la soglia di 5.000 euro:

  • è tenuto ad apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi,
  • indipendentemente dal fatto che la società partecipata sia esonerata da tale adempimento in forza del regime premiale ISA.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche nell’ipotesi in cui l’esonero dal visto derivi dall’adesione della società al concordato preventivo biennale.

L’accesso ai benefici premiali riconosciuto ai soggetti aderenti al CPB, infatti, non modifica il perimetro soggettivo dell’agevolazione, che continua a riferirsi esclusivamente al contribuente titolare del beneficio.

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