Il regime agevolativo previsto dall’art. 1, comma 88 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) non può essere esteso ad atti che, sebbene genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non hanno ad oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli previsti dalla disciplina individuata dalla Legge 27 gennaio 1977, n. 10 , tra i quali rientrano invece le cessioni di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse all’intervento edilizio, oppure gli atti aventi ad oggetto la redistribuzione di aree tra colottizzanti.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 14 novembre 2018, n. 67, che sul punto appare in linea con quanto affermato nella Risoluzione 1° giugno 2015, n. 56.
Al riguardo, le Entrate sottolineano quanto segue:
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