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RENTRI: FIR cartaceo fino al 15 settembre con vincolo per tutta la filiera

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La Legge n. 26/2026 (di conversione del D.L. n. 200/2025, Decreto Milleproroghe) rinvia al 15 settembre 2026 l’obbligo esclusivo del FIR digitale previsto dall’art. 7 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Fino a tale data è ammesso l’uso alternativo del formulario cartaceo o dell’xFIR.

Dal 16 settembre 2026, per i soggetti obbligati, l’xFIR diventa l’unico standard documentale del trasporto rifiuti nel perimetro RENTRI.

Come da relazione illustrativa che accompagna il Decreto Milleproroghe: tale possibilità in deroga è concessa a decorrere dalla data in cui tali enti/imprese sono tenuti ad iscriversi al RENTRI e fino al 15 settembre 2026.

Nel periodo 13 febbraio-15 settembre 2026 si applica un regime a doppio binario”.

La modalità scelta all’origine dal produttore/detentore vincola l’intera filiera: il singolo FIR non può essere gestito in parte cartaceo e in parte digitale. Se nasce cartaceo resta tale fino alla chiusura; se nasce digitale, tutti i soggetti lo trattano come documento informatico. L’eventuale stampa dell’xFIR ha sola funzione accompagnatoria.

In particolare (vedi avviso RENTRI del 3 marzo 2026):

  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

La Legge differisce anche le sanzioni collegate alla trasmissione al RENTRI dei dati del FIR: l’efficacia decorre dal 15 settembre 2026, in coerenza con il comma 10-bis dell’art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Il rinvio riguarda il profilo sanzionatorio dei flussi dati e non esonera dalla corretta tenuta documentale né copre irregolarità diverse da quelle espressamente differite.

È inoltre posticipato al 30 giugno 2026 l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, requisito rilevante per l’idoneità in categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. La deliberazione 24 marzo 2026, n. 1 disciplina l’attestazione telematica del requisito; la circolare 27 marzo 2026, n. 2 consente istanze anche distinte per più mezzi e la reiscrizione dei veicoli cancellati, fermo il termine.

Le specifiche tecniche richiamano l’Allegato A del D.Dirett. 12 dicembre 2024, n. 253. Le modalità di trasmissione e collegamento dei dati di percorso al FIR saranno definite con successivo Decreto.

La proroga rimodula i tempi senza alterare l’obiettivo di piena digitalizzazione dei flussi e centralità del RENTRI, con un periodo transitorio che richiede allineamento operativo tra produttore, trasportatore e destinatario.

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