Responsabilità solidale del commercialista: le nuove coordinate dopo la Cassazione
Con la risposta ad interrogazione parlamentare n. 5/05272 del 15 aprile 2026 il MEF fornisce importanti chiairmenti sul tema della responsabilità in concorso del professionista che assiste la società‑cliente, alla luce delle recenti ordinanze della Cassazione (nn. 5638 e 5639 del 2026).
Le citate pronunce hanno enucleato un principio rilevante secondo cui il professionista risponde a titolo di concorso con la società-cliente per le violazioni amministrative:
- nel caso in cui abbia fornito un contributo causale e consapevole all’illecito,
- in particolare “allorquando, pur senza integrare la condotta tipica dell’illecito, compia azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano la consumazione delle violazioni tributarie, il che si può ravvisare anche nel caso di attività di incaricato della trasmissione per via telematica delle dichiarazioni dei redditi della società, non redatte materialmente dallo stesso, implicando la posizione professionale di consulente tributario, anche in tale veste, qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili, l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge, dovendosi la diligenza nell’adempimento valutare con riguardo alla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.”.
Alla luce di quanto sopra, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per chiarire la disciplina sanzionatoria tributaria da applicare al professionista esterno che assiste la società e che può essere chiamato a rispondere della violazione commessa in concorso con la persona giuridica assistita.
Nel quadro così delineato, la risposta del MEF ribadisce che:
- la mera trasmissione della dichiarazione, senza assunzione di responsabilità gestionali o contabili,
- difficilmente può giustificare l’estensione delle sanzioni applicate alla società.
Tuttavia, resta necessario che ciascuno studio, sulla base della natura concreta dell’incarico (solo invio telematico vs. gestione contabile e consulenza), specifichi in modo rigoroso in fase contrattuale i confini della propria responsabilità, anche per orientare correttamente le scelte di copertura assicurativa e ridurre l’esposizione al rischio concorsuale.
Resta in ogni caso fermo, anche alla luce delle motivazioni rese dalla Suprema Corte di cassazione nelle ordinanze sopra richiamate, che il controllo fiscale non può prescindere da un’analitica valutazione, in concreto, della eventuale violazione di specifici obblighi di controllo e diligenza qualificata imputabili all’intermediario, anche in virtù di un rituale contratto di mandato sottoscritto con il cliente.


