Responsabilità solidale negli appalti: no all’utilizzo di crediti in compensazione
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata una FAQ in merito alla responsabilità solidale negli appalti, con particolare riferimento alle modalità di versamento di contributi e premi assicurativi in caso di inadempimento dell’affidatario.
L’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 dispone quanto segue: in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento (…).
Una disposizione di simile portata è prevista all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 dunque nel Codice dei contratti pubblici per inadempienza di affidatario e subappaltatore.
Venendo alla FAQ, il contribuente ha chiesto se fosse possibile per il committente o la stazione appaltante – tenuti al pagamento di contributi e premi assicurativi per nome e per conto del soggetto affidatario, come previsto dal D.Lgs. n. 276/2003, all’art. 29, comma 2 e dal D.Lgs. n. 36/2003 all’art. 11, comma 6 – utilizzare crediti in compensazione tramite modello F24 per adempiere a tali obblighi.
L’Agenzia chiarisce che i versamenti in questione, devono essere effettuati tramite modello F24:
- indicando come codice fiscale del contribuente quello del soggetto affidatario inadempiente e
- come secondo codice fiscale quello del soggetto che esegue materialmente il pagamento,
- utilizzando i codici identificativi “50 – obbligato solidale” o “51 – stazione appaltante”, come introdotti con la risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012.
In tale eventualità, il soggetto che effettua il versamento interviene esclusivamente per estinguere un debito altrui.
Di conseguenza, non è ammesso l’utilizzo di crediti in compensazione, in quanto ciò configurerebbe una violazione dell’art. 1 del D.L. n. 124/2019, che vieta espressamente il pagamento del debito di un altro soggetto mediante compensazione di crediti propri.


