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Reverse charge anche per le “polveri d’oro” e le “paste contenenti polveri d’oro”

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Le cosiddette “polveri d’oro” e le “paste contenenti polveri d’oro”, impiegate quali materiali nei processi di saldatura dei gioielli, sono riconducibili tra le materie prime e semilavorati cui si applica il regime dell’inversione contabile, sempreché sia garantito il livello di purezza dell’oro richiesto dalla norma: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 18 novembre 2020, n. 13.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.P.R. 633/72, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’art. 10, n. 11), del medesimo decreto, e per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi:

  1. al pagamento dell’Iva è tenuto il cessionario, se soggetto passivo in Italia;
  2. la fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta e con l’annotazione “inversione contabile” e l’eventuale indicazione della relativa disposizione normativa, dev’essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e dev’essere annotata negli appositi registri entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

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