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Reverse charge logistica: codice identificativo “66” per prestatore e subappaltatore

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Con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre , l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice identificativo che il soggetto solidamente responsabile ossia il prestatore o il subappaltatore dovrà eventualmente utilizzare per versare in F24 l’IVA per effetto dell’opzione per l’applicazione del reverse charge nella logistica, ex comma 59 della Legge n. 207/2024.

In pendenza dell’opzione, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione.

Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui alla norma citata.

Con la nuova risoluzione, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, viene istituito il seguente codice identificativo: “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

In sede di compilazione della delega di pagamento (F24), ferme restando le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 nonché il suddetto codice tributo:

  • nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi;
  • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile,prestatore o subappaltatoreunitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo.

Si ricorda che il comma 57 della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025 ha esteso il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) ex art. 17, comma 6, lett. a-quinquies) D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni effettuate nel settore del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica.

La nuova formulazione della lett. a-quinquies) fa riferimento: alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

Il D.L. n. 84/2025, all’art. 9 ha ampliato il presupposto oggettivo di tale regime eliminando i vincoli applicativi dell’inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

L’efficacia della suddetta disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di specifica autorizzazione (comma 58).

Per un periodo transitorio, in attesa della suddetta autorizzazione il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta (vedi comma 59 e seg.).

La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.

Con il provvedimento n. 309107/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ad hoc che: deve essere utilizzato dal committente, per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione in argomento, esercitata unitamente al prestatore.

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