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Reverse charge su installazione di impianti: un caso pratico

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Una società specializzata nell’installazione di impianti idro-sanitari, operante in regime di subappalto presso un cantiere edile, ha emesso fattura per acconto citando l’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. Il committente contesta il riferimento normativo, sostenendo la necessità di applicare la lett. a-ter) del medesimo articolo: cosa fare?

Normativa

Per rispondere al quesito in argomento occorre avere chiara, in prima battuta la distinzione tra le due disposizioni di interesse:

Art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 Ambito di applicazione
Lettera a) Riguarda il reverse charge nei subappalti edili. Si applica quando il prestatore opera come subappaltatore nei confronti di un appaltatore principale, o di altro subappaltatore, nell’ambito del settore edile. Operativamente:

  • il subappaltatore emette fattura senza IVA,
  • l’imposta viene assolta dal committente/appaltatore mediante integrazione contabile.

Tale meccanismo si applica in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori (circolare n. 37/E/2006).

Un soggetto passivo opera “nel settore edile” qualora le prestazioni da esso rese siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tale condizione deve riferirsi sia all’appaltatore principale che al subappaltatore (Risposte n. 347/E/2007n. 243/E/2007 e n. 154/E/2007).

Lettera a-ter) Il reverse charge si applica, nel settore dell’edilizia, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

A tal fine, deve farsi riferimento, in linea generale, ai codici ATECO 2007 individuati come rilevanti dalla circolare A.d.E. n. 14/E/2015 come “trasposti” nella nuova classificazione ATECO 2025.

Qui il presupposto principale non è il subappalto, ma la natura oggettiva della prestazione: deve trattarsi di attività riferite a edifici e rese nei confronti di un soggetto passivo IVA. Anche in questo caso la fattura è emessa senza IVA con integrazione da parte del committente

Errori frequenti e profili di rischio

L’errore più comune consiste nell’applicazione automatica della lett. a) per il solo fatto di operare in un cantiere edile. Tale condotta ignora la specialità della lett. a-ter), che disciplina espressamente le prestazioni di servizi “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento”.

Sebbene l’impatto fiscale sia neutro (entrambe le norme comportano l’assolvimento dell’imposta da parte del committente), l’indicazione del riferimento normativo errato espone a rischi di contestazione formale.

Si ricorda in ogni caso che:

  • laddove non risulti applicabile il reverse charge per le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter,
  • le prestazioni nel settore dell’edilizia, se rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale, possono comunque essere soggette a reverse charge alle condizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 sopra citate.

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