Reverse charge su installazione di impianti: un caso pratico
Una società specializzata nell’installazione di impianti idro-sanitari, operante in regime di subappalto presso un cantiere edile, ha emesso fattura per acconto citando l’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972. Il committente contesta il riferimento normativo, sostenendo la necessità di applicare la lett. a-ter) del medesimo articolo: cosa fare?
Normativa
Per rispondere al quesito in argomento occorre avere chiara, in prima battuta la distinzione tra le due disposizioni di interesse:
| Art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 | Ambito di applicazione |
| Lettera a) | Riguarda il reverse charge nei subappalti edili. Si applica quando il prestatore opera come subappaltatore nei confronti di un appaltatore principale, o di altro subappaltatore, nell’ambito del settore edile. Operativamente:
Tale meccanismo si applica in relazione alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori (circolare n. 37/E/2006). Un soggetto passivo opera “nel settore edile” qualora le prestazioni da esso rese siano riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tale condizione deve riferirsi sia all’appaltatore principale che al subappaltatore (Risposte n. 347/E/2007, n. 243/E/2007 e n. 154/E/2007). |
| Lettera a-ter) | Il reverse charge si applica, nel settore dell’edilizia, alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.
A tal fine, deve farsi riferimento, in linea generale, ai codici ATECO 2007 individuati come rilevanti dalla circolare A.d.E. n. 14/E/2015 come “trasposti” nella nuova classificazione ATECO 2025. Qui il presupposto principale non è il subappalto, ma la natura oggettiva della prestazione: deve trattarsi di attività riferite a edifici e rese nei confronti di un soggetto passivo IVA. Anche in questo caso la fattura è emessa senza IVA con integrazione da parte del committente |
Errori frequenti e profili di rischio
L’errore più comune consiste nell’applicazione automatica della lett. a) per il solo fatto di operare in un cantiere edile. Tale condotta ignora la specialità della lett. a-ter), che disciplina espressamente le prestazioni di servizi “di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento”.
Sebbene l’impatto fiscale sia neutro (entrambe le norme comportano l’assolvimento dell’imposta da parte del committente), l’indicazione del riferimento normativo errato espone a rischi di contestazione formale.
Si ricorda in ogni caso che:
- laddove non risulti applicabile il reverse charge per le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter,
- le prestazioni nel settore dell’edilizia, se rese da subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale, possono comunque essere soggette a reverse charge alle condizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 sopra citate.


