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Revisori legali: vietate le compensazioni dei crediti formativi

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Con la circolare n. 15 del 7 settembre 2026, la Ragioneria Generale dello Stato ha dettato le istruzioni operative per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028.

Il documento, emanato in attuazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 39/2010, sostituisce le precedenti istruzioni relative al triennio 2023-2025 e si applica dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.

In primis, sono confermati i canali utilizzabili per la formazione:

  • formazione erogata dal MEF, mediante una piattaforma di formazione a distanza (FAD);
  • partecipazione a corsi formativi organizzati da enti pubblici e privati accreditati presso il Ministero dell’economia e delle finanze;
  • formazione fruita dai revisori legali e dai revisori della sostenibilità – prevista dagli Albi professionali di appartenenza – e da coloro che collaborano all’attività di revisione legale o di attestazione della sostenibilità o sono responsabili della revisione o dell’attestazione della sostenibilità all’interno di società di revisione, che erogano formazione riconosciuta come equivalente dal Ministero dell’economia e delle finanze.

I diversi canali possono essere utilizzati anche congiuntamente.

Il punto centrale riguarda l’articolazione annuale dell’obbligo all’interno del triennio formativo.

Ogni revisore deve conseguire 20 crediti per ciascun anno, per complessivi 60 nel triennio, senza possibilità di compensare eventuali carenze di un’annualità con crediti eccedenti maturati in un’altra.

Almeno 10 crediti annui devono riguardare le materie caratterizzanti la revisione legale comprese nel gruppo A.

Per i revisori abilitati all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità l’obbligo sale a 25 crediti annui, di cui almeno 10 nel gruppo A e almeno 10 nel gruppo D. Resta il rapporto di un credito per ogni ora di formazione.

Sul piano operativo:

  • la ripetuta partecipazione al medesimo corso nel triennio non dà diritto a ulteriori crediti;
  • la docenza attribuisce un credito per ogni ora di formazione impartita, fino a un massimo di cinque crediti;
  • per la FAD MEF occorre completare la visione del modulo e conseguire almeno il 70% di risposte esatte; dopo tre mancati superamenti consecutivi occorre ripetere la visione del modulo.

L’obbligo formativo deriva dall’iscrizione al Registro e prescinde dalla titolarità di incarichi, dall’iscrizione nella sezione A o B e dall’età anagrafica o di iscrizione.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce infine fattispecie sanzionabile ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 39/2010, secondo la procedura prevista dal D.M. n. 135/2021.

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