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Revisori, per il Consiglio di Stato nei procedimenti sanzionatori obbligatoria l’audizione dell’interessato

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Il Consiglio di Stato ha formulato il proprio parere in merito allo schema di “regolamento emanato ai sensi dell’articolo 25, comma 3-bis, e dell’articolo 26-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e s.m.i., recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”, con particolare riferimento alle norme previste in materia di sanzioni (articoli 24 e 25).

Nel Parere, in particolare, viene sottolineato quanto segue:

  1. il capo IV dello schema di regolamento, nella parte in cui individua i comportamenti costituenti illecito e stabilisce le sanzioni (seppur all’interno del quadro previsto dal legislatore), non trova copertura nella norma di legge: il regolamento, infatti, deve limitarsi a disciplinare le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria;
  2. per i giudici di Palazzo Spada, occorre inoltre procedere alla revisione del testo del regolamento nella parte in cui il medesimo “si limita a riprodurre la legge o il decreto legislativo (…), onde evitare che il testo del regolamento rimanga non coordinato con eventuali modifiche successive del testo di legge”;
  3. è inoltre opportuno che l’amministrazione rivaluti tutte le norme che escludono l’audizione personale dell’interessato, attesa la natura afflittiva delle sanzioni che potrebbero essere irrogate. Almeno per le infrazioni punite più severamente, infatti, dev’essere garantita la possibilità di audizione personale, sia perché tale regola è più rispettosa del principio del contraddittorio tra privato e amministrazione, sia perché potrebbero derivarne benefici effetti deflattivi del contenzioso;
  4. in più punti, infine, è necessario raggiungere un migliore coordinamento con alcune disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. a titolo esemplificativo – si legge nel Parere – “l’articolo 8, comma 2 (richiamato anche dall’articolo 3, comma 2), dello schema di regolamento richiederebbe il rinvio alle disposizioni sulla sospensione dei termini del procedimento previste dall’articolo 2, comma 7, l. 241/1990”.

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