Ricarica dei veicoli elettrici in uso promiscuo esclusa dal reddito imponibile
Se il datore di lavoro fornisce l’energia elettrica per la ricarica del veicolo elettrico in uso promiscuo, tale fornitura non costituisce reddito imponibile per il dipendente, essendo già inclusa nel valore forfetario calcolato con le tabelle ACI. Coerentemente, qualsiasi somma che il dipendente paghi per ricariche elettriche a uso privato deve essere trattenuta dalla sua retribuzione netta e non può essere dedotta dal valore del fringe benefit ai fini fiscali. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 237/E del 10 settembre 2025.
Come noto, in ossequio al principio di onnicomprensività, tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore dipendente nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, costituiscono reddito tassabile. Tuttavia, l’art. 51 del TUIR, recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2025 stabilisce specifiche eccezioni per talune componenti reddituali, prevedendo la non concorrenza al reddito o una tassazione forfetaria parziale.
Un esempio tipico riguarda l’uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti. In questo caso, il valore del fringe benefit viene determinato sulla base di tabelle ACI che considerano:
- sia i costi fissi annui, sostenuti indipendentemente dall’utilizzo,
- sia i costi variabili proporzionali alla percorrenza. Per i veicoli elettrici e ibridi plug-in, nelle stime ACI è inclusa anche la voce relativa al costo dell’energia elettrica.
In passato è stato chiarito che la base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce “una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle” (circolare n. 326/1997).
In linea con il citato documento di prassi, nella risposta ad interpello pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, è stato chiarito che l’installazione di infrastruttura (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
Tanto premesso, con il documento di prassi in commento l’Agenzia chiarisce che:
- qualora il datore di lavoro fornisca direttamente l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo, tale somministrazione non costituisce reddito imponibile per il dipendente, essendo già inclusa nel valore forfetario calcolato da ACI;
- l’utilizzo di card aziendali per la ricarica presso colonnine pubbliche, con addebito a carico della società entro un limite annuo, non genera fringe benefit tassabile, indipendentemente dall’uso privato o aziendale del veicolo;
- l’eventuale importo addebitato al dipendente per la ricarica elettrica di uso privato (qualora lo stesso superi il plafond previsto ai fini aziendali, oppure analiticamente individuato) non può essere dedotto dal valore forfetario del fringe benefit e deve essere trattenuto direttamente sulla retribuzione netta del dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.



