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Rideterminazione delle accise sui carburanti e utilizzo del maggior gettito IVA

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Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2026, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, interviene in applicazione dell’articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a seguito del verificarsi – nel periodo 1°‑31 marzo 2026 – delle condizioni di incremento del prezzo internazionale del petrolio greggio espresse in euro.

Esso ridetermina, per il periodo dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, le aliquote di accisa su benzinagasolio e GPL usati come carburanti, con l’obiettivo di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. La riduzione di accisa è strutturata in misura uniforme per benzina e gasolio e in misura dedicata per il GPL, rispetto ai valori ordinari previsti dall’allegato I al TUA (D.Lgs. n. 504/1995), mantenendo il collegamento tecnico-contabile tra componente IVA e accisa.

Il decreto disciplina inoltre la copertura finanziaria delle minori entrate accisa, quantificate in 219,6 milioni di euro, mediante utilizzo del maggior gettito IVA registrato nel medesimo periodo di riferimento, garantendo la neutralità di bilancio dell’intervento. Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è sottoposto a registrazione presso la Corte dei conti, completando così il quadro attuativo delle misure emergenziali a tutela dei consumatori di carburanti.

Articolo Sintesi
Art. 1 – Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti L’articolo 1 dà attuazione alla clausola di “sterilizzazione” dell’IVA prevista dall’articolo 1, comma 290, della legge n. 244/2007, disponendo che, a decorrere dall’8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, le aliquote di accisa su benzina, gasolio e GPL usati come carburanti siano rideterminate in misura inferiore rispetto ai livelli ordinari. In particolare, per benzina e oli da gas/gasolio usato come carburante, l’aliquota è fissata in 587,90 euro per mille litri, mentre per i gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti è prevista un’aliquota pari a 225,27 euro per mille chilogrammi.

La norma richiama espressamente l’allegato I al testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), collegando così le nuove misure alle voci codificate di prodotto energetico e alle relative voci di tariffa. La finalità è quella di compensare le maggiori entrate IVA generate dall’aumento del prezzo internazionale del greggio, senza alterare l’equilibrio complessivo di gettito, attenuando nel contempo l’impatto del rincaro sui prezzi finali dei carburanti alla pompa.

Il periodo di efficacia limitato (circa tre settimane) sottolinea la natura contingente e aggiornata della misura, che potrà essere eventualmente riattivata o rimodulata in funzione dell’andamento dei mercati energetici e delle verifiche successive sui flussi di gettito.

Art. 2 – Compensazione dell’incremento dell’imposta sul valore aggiunto L’articolo 2 disciplina il profilo finanziario dell’intervento, precisando che alle minori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui all’articolo 1 si provvede mediante quota parte del maggior gettito IVA conseguito nel periodo 1°‑31 marzo 2026.

Tale quota parte è quantificata in 219,6 milioni di euro, che vengono così destinati a copertura delle minori entrate accisa, nel rispetto del vincolo di compensazione previsto dall’articolo 1, comma 290, della legge n. 244/2007. La norma conferma quindi la logica di neutralità complessiva per i saldi di finanza pubblica: l’aumento del gettito IVA derivante dai prezzi più elevati dei prodotti energetici viene in parte “restituito” sotto forma di riduzione dell’accisa, con un effetto calmierante sui prezzi finali.

Il comma finale stabilisce la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, completando l’iter di efficacia formale e rendendo immediatamente applicabili le nuove aliquote nel periodo previsto.

La registrazione alla Corte dei conti, richiamata in calce all’atto, rafforza il controllo sulla corretta imputazione delle coperture e sulla coerenza dell’intervento con gli equilibri di bilancio.

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