Riduzione contributiva forfetari: c’è tempo fino al 28 febbraio
Entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti in regime forfetario che intendono richiedere la riduzione del 35% della contribuzione INPS artigiani/commercianti sono tenuti a presentare specifica domanda all’INPS.
Entro la medesima data è necessario comunicare la perdita dell’agevolazione laddove si sia verificata la fuoriuscita dal regime agevolato, oppure si voglia rinunciare alla riduzione su base volontaria.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 84, della Legge n. 190/2014, i contribuenti in regime forfetario:
- iscritti alle gestioni previdenziali INPS Artigianato e Commercio,
- previa domanda telematica all’INPS da trasmettere entro il 28 febbraio,
- possono richiedere (trattasi di facoltà, non di obbligo) la riduzione della contribuzione dovuta (con riferimento sia ai contributi fissi che a quelli percentuali) nella misura del 35%.
Medesima previsione non è prevista per gli iscritti all’INPS Gestione Separata.
Si ricorda che aliquote contributive e reddito minimale/massimale per il 2026 sono stati rese noti con la circolare INPS n. 14/2026.
Al fine di ottenere la riduzione contributiva sull’emissione 2026, la domanda di riduzione deve essere trasmessa entro il termine perentorio del 28 febbraio 2026.
| Soggetti già beneficiari della riduzione nel 2025 | Non è necessario presentare una nuova richiesta salvo espressa rinuncia da inviare entro il 28/02-2026. |
| Soggetti in attività nel 2025 che intendono richiedere la riduzione per il 2026 | Richiesta entro il 28 febbraio 2026. |
| Nuove attività | I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2026, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione. In modo da consentire all’INPS, la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale. |
Come riportato nella circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, a seguito dell’aggiornamento della procedura di gestione dell’adesione al regime agevolato, il soggetto che trasferisce la propria attività in un’altra provincia e intende continuare a usufruire del regime agevolato – nell’ambito della stessa gestione – non deve più presentare una nuova domanda di regime agevolato.
Nel caso in cui, invece, il soggetto in questione non voglia più usufruire del regime agevolato, il medesimo deve inviare entro il 28 febbraio 2026 istanza di rinuncia al regime agevolato.
La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 82, della Legge n. 190/2014.
L’uscita dal regime contributivo agevolato per scelta o per obbligo ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.
Le comunicazioni pervenute successivamente al 28 febbraio 2026 determinano, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2027 (cfr. il messaggio 3 gennaio 2019, n. 15).



