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Riduzione Iva sul gas metano

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Con riferimento al quarto trimestre del 2021, il D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modifiche dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171 (decreto “Energia”), ha disposto:

  1. l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione (art. 1 );
  2. la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 (art. 2, comma 1 );
  3. la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (art. 2, comma 2 ); la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale (art. 3 ).

L’aliquota Iva del 5% è applicabile (temporaneamente):

  • alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%;
  • alle somministrazioni per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%. Se le somministrazioni di gas sono contabilizzate sulla base dei consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione. L’agevolazione in esame non si applica all’impiego di gas metano per autotrazione né al gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica.

Con la Circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tra l’altro che ai fini Iva si assume la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Tale principio è in linea con la Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E, laddove fu sottolineata l’esigenza di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini Iva al sistema adottato in materia di accise (paragrafo 21).

Circolare n. 17 del 3 dicembre 2021 (aliquote gas)

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