Con riferimento al quarto trimestre del 2021, il D.L. 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modifiche dalla Legge 25 novembre 2021, n. 171 (decreto “Energia”), ha disposto:
L’aliquota Iva del 5% è applicabile (temporaneamente):
Con la Circolare 3 dicembre 2021, n. 17/E , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tra l’altro che ai fini Iva si assume la stessa qualificazione di “usi civili” e di “usi industriali” utilizzata per l’applicazione dell’accisa sul gas naturale. Tale principio è in linea con la Circolare 17 gennaio 2008, n. 2/E, laddove fu sottolineata l’esigenza di armonizzare i criteri di tassazione del gas utilizzati ai fini Iva al sistema adottato in materia di accise (paragrafo 21).
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