Rientra nel bonus edilizia la sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia
Con la Risposta all’istanza di interpello 16 settembre 2019, n. 383 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo della detrazione riconosciuta dall’art. 16-bis del Tuir per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001.
In particolare è stato precisato che possono rientrare tra gli interventi agevolati:
- la sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia;
- gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate, qualora siano necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme e risultino dunque direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni.
Nell’occasione è stato inoltre confermato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 non producono alcun effetto sulle definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del Testo unico dell’edilizia, cui fa rinvio il richiamato art. 16-bis del Tuir.
Di conseguenza, dette novità non esplicano effetti ai fini delle detrazioni fiscali in esame: la nozione delle singole categorie di intervento oggetto delle detrazioni fiscali in esame, è contenuta nella Circolare n. 57/1998 (confermata dalla Circolare n. 13/E/2019).
Pertanto, gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con finiture e materiali analoghi a quelli esistenti; la manutenzione straordinaria si riferisce invece ad interventi, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso.
A conclusioni analoghe l’Agenzia delle Entrate era giunta con la Risposta all’istanza di interpello 19 luglio 2019, n. 287.