L’art. 24-ter del Tuir, aggiunto dall’art. 1, comma 273, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto un regime fiscale opzionale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per il primo anno di applicazione e per ciascuno dei 9 periodi d’imposta di validità dell’opzione (dunque, la scelta dura 10 periodi d’imposta).
Beneficiari di questa tassazione sostitutiva sono le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con la Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 novembre 2020, n. 559 , l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che:
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