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Rientro dei titolari di pensione estera: il beneficio fiscale presuppone il trasferimento in Italia

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L’art. 24-ter del Tuir, aggiunto dall’art. 1, comma 273, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto un regime fiscale opzionale che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero, per il primo anno di applicazione e per ciascuno dei 9 periodi d’imposta di validità dell’opzione (dunque, la scelta dura 10 periodi d’imposta).

Beneficiari di questa tassazione sostitutiva sono le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito con la Circolare 17 luglio 2020, n. 21/E.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 novembre 2020, n. 559 , l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che:

  1. rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione in esame, in quanto redditi prodotti all’estero, le pensioni corrisposte da soggetti esteri;
  2. ne sono invece escluse, e vengono tassate in base alle disposizioni ordinarie, le pensioni Inps percepite dai soggetti che si siano trasferiti in Italia ed abbiano optato per il regime fiscale in esame;
  3. la fruizione del beneficio implica l’effettivo trasferimento della persona fisica in Italia, a prescindere dalla nazionalità del soggetto che si trasferisce. Pertanto possono accedervi anche i cittadini italiani, semprechè – precisa l’Agenzia delle Entrate – semprechè sia integrato il presupposto della residenza fiscale all’estero per il periodo indicato dalla norma e l’ultima residenza sia stata in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale (si tratta essenzialmente dei Paesi europei, dei Paesi con i quali l’Italia ha siglato una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, un TIEA-Tax Information Exchange Agreement, oppure che aderiscono alla Convenzione Ocse sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

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