Riforma Amministrazioni straordinarie: il CNDCEC boccia i nuovi elenchi
Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime forti riserve sull’istituzione di un nuovo elenco di professionisti incaricati di svolgere funzioni di commissario straordinario o di membro dei comitati di sorveglianza, prevista dal disegno di legge n. 2577 in materia di riforma delle amministrazioni straordinarie. Nel corso dell’audizione alla Commissione Attività produttive della Camera del 14 aprile 2026, la delegazione composta da Cristina Marrone, consigliera nazionale, e Cristina Bauco, coordinatrice dell’area giuridica della Fondazione nazionale dei commercialisti, ha chiarito che tale misura “non appare pienamente condivisibile”.
La presa di posizione nasce dalla previsione “dell’art. 3, comma 1, lett. m), del DDL n. 2577 che modifica la disciplina vigente attribuendo al Ministero delle imprese e del made in Italy il potere di predisporre e tenere l’elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza, definendo specifici requisiti di esperienza e di professionalità per l’iscrizione nell’elenco e disciplinandone poteri e funzioni”.
Al riguardo si evidenzia il rischio di duplicazioni e appesantimenti burocratici, auspicando invece il mantenimento del ruolo degli Ordini professionali nella verifica e custodia dei requisiti dei propri iscritti, con trasmissione dei nominativi al Ministero. Tale soluzione, afferma Marrone, garantirebbe coerenza con gli attuali elenchi previsti dalle discipline della crisi d’impresa e una maggiore semplificazione per i professionisti.
Sul fronte della vigilanza delle cooperative, i commercialisti sostengono l’idea di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, condividendo l’obiettivo di modernizzare la governance. Tuttavia, raccomandano che la popolazione della sezione:
- sia riservata unicamente a professionisti iscritti in albi professionali che in base a vigenti disposizioni dell’ordinamento vantino competenze tecniche specifiche nell’economia d’azienda, nel diritto di impresa e nella rendicontazione di sostenibilità,
- ovvero che il percorso di accesso nell’apposita sezione ipotizzato nel DDL sia per questi ultimi semplificato rispetto ad altri.



