In merito a due questioni per le quali si ravvisa un contrasto presso la giurisprudenza di legittimità, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria 3 aprile 2019, n. 16567, depositata lo scorso 20 giugno).
Si tratta in particolare dei seguenti aspetti:
In merito alla prima questione, i giudici di legittimità sottolineano che tale contrasto giurisprudenziale è destinato ad aggravarsi a fronte dell’attuale formulazione dell’art. 23, comma 1, del richiamato D.Lgs. 472/1997, come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, laddove prevede che il pagamento possa essere sospeso non solo in caso di atti di contestazione o di irrogazione di sanzioni, ma anche in caso di atti di accertamento di maggiori tributi (e quindi non più limitato alle sole sanzioni ma esteso a tributi non armonizzati).
Relativamente alla seconda questione, la pronuncia in esame sottolinea come il contrasto in ordine all’applicazione della sospensione del citato art. 23, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 ai rimborsi dei crediti Iva sia “non recente, strutturale e irrisolto”. Anche in tal caso – avvertono gli Ermellini – il contrasto giurisprudenziale è destinato ad aggravarsi per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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