Ai sensi dell’art. 51, comma 5, del Tuir, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito del lavoratore, al netto delle spese di trasporto: pertanto i rimborsi delle spese di trasporto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
A tal fine non è necessario che la documentazione giustificativa dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta, in quanto per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante una nota riepilogativa.
Sulla base di quanto precede, in risposta ad una specifica istanza di interpello l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che risulta idoneo a soddisfare i requisiti posti dalla norma (ai fini della non concorrenza del rimborso al reddito imponibile del dipendente) l’estratto conto rilasciato dalla società che ha emesso la carta di pagamento e trasmesso, su supporto cartaceo qualora:
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