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Risponde di bancarotta fraudolenta il liquidatore che “svende” i beni sociali

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Integra il reato di bancarotta fraudolenta in capo al liquidatore della società poi fallita, l’aver proceduto alla vendita di beni sociali con modalità tali da configurarsi quale operazione priva, ex ante, di qualunque grado di ragionevolezza rispetto al raggiungimento dello scopo liquidatorio, con la consapevolezza da parte dell’autore di diminuire il patrimonio per scopi estranei al mandato liquidatorio: lo ha affermato la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 20 maggio 2019, 34812, depositata lo scorso 30 luglio.

In linea generale, i giudici di legittimità hanno sottolineato come la responsabilità del liquidatore derivi non solo dall’art. 223 della legge fallimentare, ma anche dall’art. 2489 del codice civile, che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori, e quindi anche all’art. 2392 c.c., il quale fissa un principio di ordine generale, per il quale l’amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose.

Di conseguenza – ha affermato la Suprema Corte – “sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi”.

Si aggiunga inoltre che i liquidatori hanno l’obbligo di ricevere in consegna i libri sociali (art. 2487-bis, comma terzo, del codice civile); in tal senso si richiama la pronuncia della Suprema Corte 14 giugno 2011, n. 36435.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, gli Ermellini sono approdati alla conclusione che risponde del reato di bancarotta fraudolenta il liquidatore in capo al quale venga accertata l’incoerenza, ex ante e in concreto, delle operazioni di cessione rispetto al fine liquidatorio, tali da ridurre il patrimonio della società destinato alla liquidazione (in senso analogo, Cass. nn. 34836/2017, 47040/2011, 5317/2015, 44103/2016), con la consapevolezza dell’autore della condotta (Cass. n. 5317/2014).

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