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Ristrutturazione debiti, responsabilità solidale esclusa anche per le cessioni d’azienda anteriori al 1° gennaio 2016

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L’art. 14, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall’art. 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – ha escluso la responsabilità solidale a carico del cessionario di azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente qualora la cessione intervenga, tra l’altro, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

Ora, con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 6 dicembre 2019, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito temporale di applicazione di tale norma. In particolare, è stato precisato che anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti la modifica operata dal richiamato art. 16, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, non ha portata innovativa, e quindi si applica agli atti di cessione di azienda (o di ramo di azienda) posti in essere anteriormente al 1° gennaio 2016.

L’Agenzia è approdata a tale conclusione sulla base della circostanza che già prima del citato intervento normativo del 2015 la Risoluzione ministeriale 12 luglio 1999, n. 112/E, aveva limitato la responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda (o di un ramo di azienda) per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente alle sole “cessioni su base volontaria e negoziale e non già a quelle con evidenti profili pubblicistici”, quali quelle effettuate nell’ambito delle  procedure fallimentari.

Alle stesse conclusioni – ha aggiunto l’Agenzia – si deve giungere anche per le procedure diverse dal fallimento che presentano quelle medesime caratteristiche che avrebbero già consentito di escludere l’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Si tratta, ad esempio, delle cessioni di beni effettuate nell’ambito del concordato preventivo con liquidazione (di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare) nonché della liquidazione coatta amministrativa (di cui al Titolo V del medesimo Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

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