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Ritenuta d’acconto e committenti esteri senza stabile organizzazione: nessun obbligo di sostituzione d’imposta

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La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) introduce, nel quadro di una più ampia strategia di emersione delle basi imponibili e di tracciamento dei flussi B2B, una nuova ritenuta a titolo di acconto sui corrispettivi delle transazioni commerciali tra imprese, con decorrenza dal 2028. Il legislatore interviene sul D.P.R. n. 600/1973 prevedendo che, a partire da tale anno, determinati pagamenti per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti siano assoggettati a una ritenuta proporzionale, applicata in sede di corresponsione del corrispettivo, esclusivamente nell’ambito dei rapporti B2B e con esclusione delle operazioni verso consumatori finali. In questo scenario, la distinzione tra soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia – che potranno essere coinvolti negli obblighi di sostituzione – e soggetti esteri privi di stabile organizzazione, che restano al di fuori del perimetro soggettivo della nuova ritenuta, assume rilievo centrale nella pianificazione contrattuale e nella strutturazione dei flussi di pagamento a medio termine, in vista dell’entrata a regime delle nuove regole dal 2028.

In questo contesto, il nuovo impianto delineato dalla Legge di Bilancio 2026 impone un necessario coordinamento sistematico con la disciplina ordinaria dei sostituti d’imposta e con i principi già consolidati in materia di rapporti con controparti estere prive di stabile organizzazione in Italia. Il perimetro applicativo della ritenuta dal 2028, infatti, si innesta su un quadro in cui continua a valere il criterio cardine: l’obbligo di operare la ritenuta presuppone la presenza, nel territorio dello Stato, di un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, requisito che resta escluso per i committenti esteri che non dispongono di stabile organizzazione o base fissa in Italia. Ne discende che le nuove misure non scardinano il principio secondo cui, nelle prestazioni di servizi rese da operatori italiani a clienti UE o extra-UE senza presenza stabile nel Paese, le fatture continuano a essere emesse senza esposizione di ritenuta, concentrando gli effetti delle novità solo sui rapporti B2B in cui la controparte – residente o stabilmente organizzata in Italia – è idonea ad assumere gli obblighi di sostituzione, con un rafforzamento selettivo, e non generalizzato, dei presidi di prelievo alla fonte.

La corretta individuazione del soggetto obbligato all’applicazione della ritenuta d’acconto nei rapporti transfrontalieri resta uno dei temi più delicati nella prassi professionale, specie in presenza di prestazioni di servizi rese da operatori italiani a clientela estera.

Quando il committente è un soggetto non residente privo di stabile organizzazione o base fissa in Italia, la disciplina del D.P.R. n. 600/1973 esclude la configurazione del ruolo di sostituto d’imposta. Tale qualifica, infatti, presuppone l’esistenza di un centro di imputazione fiscale in Italia tramite il quale vengano erogati i compensi soggetti a ritenuta. In assenza di tale presupposto territoriale, la normativa non impone al committente estero alcun obbligo di trattenuta e versamento per conto del professionista italiano.

Di conseguenza, la fattura emessa dal prestatore residente non deve riportare alcuna ritenuta d’acconto. L’operazione viene regolarmente assoggettata al solo regime IVA previsto per i servizi internazionali – generalmente l’inversione contabile (reverse charge) ove ricorrano i presupposti territoriali di cui agli artt. 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633/1972 – ma resta priva di ogni riflesso in materia di ritenuta sui redditi.

È opportuno ricordare che la prassi dell’Amministrazione finanziaria, anche a seguito di vari chiarimenti resi in sede di interpello, ha confermato tale impostazione: nei casi in cui il committente estero non assuma la veste di sostituto d’imposta, non sussiste alcuna ritenuta, né diretta né figurativa, e il compenso deve essere assoggettato a imposizione direttamente in capo al prestatore residente in sede di dichiarazione dei redditi.

In termini operativi, la dicitura corretta da inserire in fattura può riportare, a titolo esemplificativo, una nota del tipo: “Operazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. 600/1973, trattandosi di committente estero privo di stabile organizzazione in Italia”. Tale precisazione contribuisce a documentare la corretta qualificazione del soggetto e a prevenire eventuali contestazioni in sede di controllo documentale o di revisione contabile.

L’argomento riafferma quindi un principio consolidato: nei rapporti internazionali, la territorialità del sostituto d’imposta rappresenta un requisito essenziale e non un mero aspetto formale.

Profilo Situazione Regola sulla ritenuta
Cliente estero senza stabile organizzazione/base fissa in Italia Prestazioni di servizi rese da operatore italiano a committente UE o extra-UE privo di presenza stabile nel territorio italiano Nessuna ritenuta da esporre in fattura; il committente non assume la qualifica di sostituto d’imposta
Cliente estero con stabile organizzazione/base fissa in Italia Prestazioni rese a struttura italiana (stabile organizzazione) del soggetto non residente Possibile obbligo di ritenuta in capo alla stabile organizzazione, in quanto soggetto qualificato come sostituto d’imposta
Rapporto B2B interno (tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia) – fino al 2027 Corrispettivi per servizi/cessioni di beni nell’ambito di rapporti tra imprese Applicazione delle ritenute solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
Rapporto B2B interno (tra soggetti residenti o con stabile organizzazione in Italia) – dal 2028 Corrispettivi per servizi/cessioni di beni rientranti nel nuovo perimetro oggettivo Operatività della nuova ritenuta d’acconto introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, con applicazione selettiva sui pagamenti B2B
Operazioni verso consumatori finali (B2C) Prestazioni rese a privati consumatori, residenti o non residenti Esclusione dall’ambito di applicazione della nuova ritenuta; resta fermo il solo obbligo dichiarativo in capo al prestatore italiano

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