Con la Risposta all’istanza di interpello 19 luglio 2019, n. 285 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai benefici assistenziali erogati dal datore di lavoro a valere su un apposito fondo costituito sulla base del contratto collettivo del settore di appartenenza.
Tra tali benefici vi sono anche i rimborsi riconosciuti a fronte di spese mediche debitamente documentate sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso stesso.
Al riguardo, l’Agenzia ha precisato quanto segue:
Si ricorda, in linea generale, che per effetto dell’art. 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (cosiddetto principio di onnicomprensività).
Con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, fu precisato che tra le somme e valori che soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 15, del medesimo Tuir, sostenute dal lavoratore dipendente.
Su tali somme il datore di lavoro, sarà tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef, con obbligo di rivalsa.
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