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Ritenuta d’acconto sui rimborsi di spese mediche sostenute dai dipendenti

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Con la Risposta all’istanza di interpello 19 luglio 2019, n. 285 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai benefici assistenziali erogati dal datore di lavoro a valere su un apposito fondo costituito sulla base del contratto collettivo del settore di appartenenza.

Tra tali benefici vi sono anche i rimborsi riconosciuti a fronte di spese mediche debitamente documentate sostenute dal lavoratore in anni precedenti quello di erogazione del rimborso stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ha precisato quanto segue:

  1. per il dipendente tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente;
  2. su di esse, all’atto del pagamento il datore di lavoro dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa;
  3. in sede di conguaglio, invece, il datore non potrà attribuire le detrazioni spettanti ai dipendenti ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir: in applicazione del principio di cassa, infatti, i dipendenti hanno già usufruito delle detrazioni in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese mediche sono state sostenute;
  4. a tali rimborsi, infine, non si applica l’art. 17, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, ai sensi del quale l’imposta si applica separatamente alle somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.

Si ricorda, in linea generale, che per effetto dell’art. 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (cosiddetto principio di onnicomprensività).

Con la Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, fu precisato che tra le somme e valori che soggetti ad imposizione, in quanto riconducibili al rapporto di lavoro, rientrano anche i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione di cui all’art. 15, del medesimo Tuir, sostenute dal lavoratore dipendente.

Su tali somme il datore di lavoro, sarà tenuto ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto Irpef, con obbligo di rivalsa.

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