Ritenute, l’Agenzia delle Entrate torna sulla nozione di ente “beneficiario effettivo”
Ai sensi dell’art. 26-quater del D.P.R. n. 600/1973, in presenza di determinate condizioni (indicate dalla norma) sono fiscalmente esenti gli interessi e i canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri dell’Unione europea.
Per effetto del quarto comma della norma, in particolare, ai fini dell’esonero dall’applicazione della ritenuta:
- gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti devono essere assoggettati ad una delle imposte di cui all’allegato B al medesimo D.P.R. n. 600/1973;
- i soggetti non residenti destinatari del versamento degli interessi devono risultare i “beneficiari effettivi” di tali redditi.
Al riguardo, con la Risoluzione 18 ottobre 2019, n. 88/E , l’Agenzia delle Entrate si sofferma proprio sulla nozione di “beneficiario effettivo”, approdando alla conclusione che tale definizione presuppone che le entità “beneficino effettivamente, sotto il profilo economico, degli interessi percepiti e dispongano, pertanto, del potere di deciderne liberamente la destinazione”.
Si tratta di una posizione che tiene conto da un lato di quanto già chiarito con la Circolare 2 novembre 2005, n. 47/E, e dall’altro dell’orientamento assunto in materia dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16).
Si ricorda che, in merito alla nozione di “beneficiario effettivo”, la richiamata Circolare n. 47/E/2005 – al fine di evitare che si utilizzi l’interposizione di un soggetto esclusivamente per usufruire dell’esenzione – aveva specificato che “la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito” e “tragga un proprio beneficio economico dall’operazione di finanziamento posta in essere”.