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Rivalutazione dei beni d’impresa subordinata alla loro iscrizione in bilancio

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Il concessionario non può effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla Legge di Bilancio 2019 qualora tali beni non risultino iscritti in bilancio, in quanto realizzati da precedenti concessionari: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 giugno 2019, n. 180.

Infatti, la circostanza che nel bilancio gli immobili in esame siano stati trattati contabilmente come beni “di terzi”, esclude tale possibilità.

Questa conclusione appare inoltre avvalorata da due considerazioni:

  1. con la Circolare n. 9/1992 (contenente chiarimenti in merito alla Legge 30 dicembre 1991, n. 413, di rivalutazione obbligatoria dei fabbricati e delle aree fabbricabili) fu ammessa la rivalutazione di singoli beni del concessionario, ancorché gratuitamente devolvibili, precisando tuttavia che per la rivalutazione di tali beni occorra fare riferimento alle risultanze delle scritture contabili relative all’anno di riferimento;
  2. ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 13 febbraio 1992 (attuativo della richiamata Legge n. 413/1991), la rivalutazione deve riguardare i fabbricati acquisiti entro la data di chiusura dell’esercizio di riferimento e risultanti nel relativo bilancio.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 1, commi da 940 a 950, della richiamata Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ammette la possibilità per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui alla Sezione II del capo I della Legge 21 novembre 2000, n. 342;
  2. la rivalutazione:
    • dev’essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019;
    • deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
    • dev’essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
  3. il maggior valore attribuito ai beni si considera riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva fissata nelle seguenti misure:
    • 16 per cento per i beni ammortizzabili;
    • 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

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