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Rottamazione-quater: arriva finalmente la proroga ufficiale al 30 giugno

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L’art. 4  del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 108 del 10 maggio 2023, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, proroga ufficialmente l’adesione alla rottamazione-quater per i contribuenti interessati.

Si legge: “1. All’articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono aportate le seguenti modificazioni: a) al comma 232, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «rispettivamente  il  31 ottobre»; b) al comma 233, le parole:  «1°  agosto  2023»  sono  sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»; c) ai  commi  235  e  237,  le  parole:  «30  aprile  2023»  sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; d) al comma 241, le parole:  «30  giugno  2023»  sono  sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; e) al comma 243, le parole:  «31  luglio  2023»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».”

Termine Adempimento Soggetto Indicazioni
1.1.2000 – 30.06.2022 Consegna del ruolo/affidamento del credito Ente creditore Non rileva la notifica dell’atto
30.06.2023 Presentazione dell’istanza Contribuente Termine da intendersi come decadenziale
30.09.2023 Liquidazione delle rate Agenzia delle Entrate-Riscossione
31.10.2023 Pagamento in unica soluzione o della prima rata Contribuente Termine decadenziale
30.11.2023 Pagamento della seconda rata Contribuente Termine decadenziale
Rate di pari importo con scadenza 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 dal 2024 Contribuente Termine decadenziale

Si ricorda che, riguardo l’ambito applicativo, la rottamazione-quater va applicata:

Tipologia imposte Rottamazione
Imposte e tributi di ogni genere
IVA
IVA all’importazione No
Contributi INPS e INAIL
Contributi dovuti alle Casse professionali private Cassa forense
Ente di previdenza dei biologi
Cassa dei ragionieri
Ente di previdenza dei veterinari
Istituto di previdenza dei giornalisti
Recupero aiuti di Stato No
Dazi doganali No
Accise
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali) No
Sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive Per interessi e aggi
Sanzioni codice della strada Per interessi e aggi

Il decreto entra in vigore l’11 maggio 2023.

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