Skip to main content

Rottamazione-quater: effetti post riammissione

|

Con un avviso pubblicato sul proprio portale web, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha messo in evidenza le conseguenze operative legate alla presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater, in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.

Dopo la presentazione della domanda che doveva essere presentata entro lo scorso 30 aprile, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La Legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di riammissione, siano sospesi:

  • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di riammissione;
  • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

Entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una “Comunicazione” con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda.

Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno altresì applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta