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Rottamazione-quater: tra pagamenti in scadenza e proroghe per i decaduti

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Entro il prossimo 28 febbraio dovrà essere pagata l’11ª rata della rottamazione-quater, art. 1, commi 231252 della Legge n. 197/2022.

In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 9 marzo 2026.

Nello specifico, alla data del 9 marzo scadrà:

  • l’11ª rata per i contribuenti con la rottamazione-quater “sempre regolare”;
  • la 10ª rata per i residenti nei territori alluvionati (allegato 1 del D.L. n. 61/2023),
  • la 3ª rata per i soggetti riammessi alla rottamazione-quater, ex art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.

Quanto detto sulla scadenza al 9 marzo vale per coloro i quali sono in regola con tutti i pagamenti della definizione agevolata, per chi è invece decaduto rimane ancora possibile l’ipotesi della c.d. remissione in bonis la quale consentirebbe di riattivare la rottamazione nonostante l’omesso o tardivo pagamento di una o più rate.

Anche se tale possibilità non è stata inserita nella Legge di conversione del DL Milleproroghe nonostante il lasciapassare del MEF, è ancora possibile un prossimo intervento normativo con il quale disporre la riapertura della rottamazione-quater.

Tale apertura è stata confermata dal viceministro all’Economia Maurizio Leo, che in un’intervista ha dichiarato: “Vediamo ora se recuperare quell’emendamento”.

La proposta riguardava in primis i contribuenti cosiddetti “riammessi” alla rottamazione-quater che, dopo aver pagato la prima rata entro il 31 luglio 2025, sono decaduti dalla definizione agevolata per il mancato versamento della seconda rata al 30 novembre, ma anche tutti gli altri contribuenti che avevano aderito alla sanatoria, poi persa per inadempimento.

Chi è ancora in regola con la rottamazione dovrà continuare a rispettare l’ordinario piano dei pagamenti con il versamento della rata in scadenza al 9 marzo.

I riammessi continueranno ad osservare le scadenze già fissate dal D.L. n. 202/2024 con il versamento della 3ª rata.

Nel complesso tali soggetti pagano il quantum dovuto ai fini della sanatoria in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

In sintesi:

  • chi non ha pagato la rata del 30 novembre o le precedenti è decaduto dalla rottamazione quater senza che a oggi sia prevista alcuna remissione in bonis;
  • la rata del 28 febbraio dovrà essere versata solo da chi è in regola con tutte le precedenti scadenze.
  • resta unicamente la tolleranza nel ritardo nei pagamenti pari a cinque giorni sulla scadenza (dal 28 febbraio la scadenza si sposta al 9 marzo).

Per quanto invece riguarda la rottamazione-quinquies, la scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio.

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