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Rottamazione-quinquies con 5 giorni di tolleranza

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Tra gli emendamenti che potrebbero trovare collocazione nella versione definitiva del D.L. n. 38/2026, c.d. Decreto Fiscale, attualmente in discussione al Senato per la conversione in legge, quelli più attesi sono relativi alla rottamazione delle cartelle.

In primis, le novità per la rottamazione-quinquies, art. 1, commi 82101 della Legge n. 199/2025, potrebbero essere le seguenti:

  • estensione della definizione agevolata quinquies anche ai carichi degli enti locali affidati ad agenzia delle Entrate Riscossione;
  • tolleranza dei cinque giorni rispetto a ogni scadenza di versamento della sanatoria delle cartelle esattoriali come già previsto per la rottamazione-quater.

Al di la di quanto detto sulla tolleranza dei 5 gg per le 54 rate bimestrali max ammesse per Legge, rimarrebbero però invariate le altre regole di decadenza.

Infatti, nel caso di pagamento rateale, la Legge concede al contribuente di:

  • rimanere in arretrato con una rata del proprio piano dei pagamenti
  • senza incorrere nella decadenza della Definizione agevolata.

Nel prosieguo dei versamenti, quando il soggetto effettuerà il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata andrà a coprire la rata precedente rimasta integralmente/parzialmente non pagata.

Ad esempio, nel caso di una Rottamazione-quinquies dilazionata in tre rate, se il contribuente versa la prima e la terza rata (che è anche l’ultima) saltando la seconda che resta non pagata, il versamento dell’ultima rata (cioè la terza) verrà imputato sulla precedente (la seconda) e quindi, dal punto di vista sostanziale, rimarrà non pagata la terza.

Di conseguenza, configurandosi il caso di mancato versamento dell’ultima rata, ciò determinerà, come previsto dalla Legge, la decadenza dal beneficio della Rottamazione-quinquies e la ripresa delle attività di recupero (vedi FAQ ADER n. 11).

Ulteriore novità potrebbe invece riguardare la rottamazione-quater art. 1, commi 231252 della Legge n. 197/2022 (anche post riammissione art. 3-bis D.L. 27 dicembre 2024, n. 202).

Moltissimi contribuenti hanno perso i benefici della definizione agevolata saltando le rate di novembre 2025 e febbraio 2026.

L’ipotesi allo studio è di considerare validi e tempestivi i versamenti delle rate scadute (30 novembre 2025 e 28 febbraio 2026) purché vengano saldati integralmente entro il 31 maggio 2026.

In tal modo i contribuenti interessati riattiverebbero la definizione agevolata.

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