Rottamazione quinquies: niente trattamenti differenziati in ipotesi di decadenza dalle rate
La disciplina della rottamazione-quinquies prevede conseguenze irreversibili in capo a chi con una rateazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 già in corso decide di aderire alla nuova pace fiscale per gli stessi debiti già rateizzati.
Infatti il combinato disposto comma 91, lett. b) e comma 94, lett. a), della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla rottamazione-quinquies, per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della misura agevolativa siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata del 31 luglio 2026, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla stessa data (31 luglio 2026), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate (comma 94, lett. a).
Fin qui nulla di nuovo rispetto alla rottamazione-quater che comportava anch’essa la revoca del vecchio piano di dilazione.
Tuttavia, la nuova disciplina si spinge oltre prevedendo al citato comma 94 che non potranno essere accordate nuove dilazioni.
Dunque siamo nella situazione in cui, Tizio ad esempio sta già pagando una cartella a rate, post avviso bonario per controllo automatizzato delle dichiarazioni e decide di aderire alla rottamazione-quinquies. Se dovesse decadere dalla pace fiscale non potrà nuovamente ricorrere per lo stesso debito a una nuova rateazione “ordinaria” ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.
Per la “quater” invece tale ultima chance dipende dal fatto se la rateazione originaria è riferita a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 o meno. In tale caso ossia se la rateazione originaria era riferita a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022 il carico già oggetto di dilazione non può essere nuovamente dilazionato; al contrario, per le richieste presentata fino al 15 luglio 2022 il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente vengono pagate le rate scadute alla data di presentazione della nuova richiesta.
C’è da dire inoltre che la Legge di Bilancio 2026 non regola invece l’ipotesi del contribuente che aderisce alla sanatoria per un carico che non ha mai rateizzato ma poi decade.
In tale caso sembrerebbe ragionevole ritenere che sia ammessa la possibilità di rateizzare il carico residuo ai sensi dell’art. 19 citato, posto che il comma 95 che regola le ipotesi di decadenza alcuna preclusione prevede a riguardo.
Tuttavia, con una specifica FAQ pubblicata dall’ADER, sono state meglio chiarite le conseguenze legate alla decadenza della pace fiscale.
“In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, la legge prevede che:
- i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei
- carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione”.
Inoltre, andando oltre le previsioni della norma e dunque sostituendosi al legislatore, l’ADER ritiene che i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973” (vedi FAQ n. 15).
Senza che sia possibile fare una distinzione tra chi prima della pace fiscale aveva già una rateazione in corso e chi invece non aveva mai rateizzato il debito.
A parere di chi scrive quanto affermato dall’ADR potrebbe avere una valenza operativa solo dove la suddetta preclusione fosse stata espressamente prevista così come avvenne per la rottamazione-ter (vedi comma 4 art. 6 D.L. n. 193/2016).
Non rimanere che attendere ulteriori indicazioni ufficiali.



