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Rottamazione-quinquies: possibile presentare più domande entro il prossimo 30 aprile

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La nuova rottamazione delle cartelle è disciplinata ai commi da 82 a 101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026.

È possibile presentare istanza di adesione telematica entro il prossimo 30 aprile 2026.

Per i soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza o la sede legale/operativa in immobili danneggiati ubicati nei Comuni di Calabria, Sardegna e Sicilia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del C.d.M del 26 gennaio 2026 a causa del c.d. ciclone Herry, il D.L. n. 25/2026 ha disposto la proroga di tre mesi di tutte le scadenze legate alla rottamazione-quinquies.

Tali soggetti potranno presentare la domanda di rottamazione-quinquies entro il 31 luglio 2026.

Detto ciò, l’istanza potrà essere presentata solo per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 se derivanti:

  • dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.).

Come già avvenne per la precedente rottamazione-quater, in fase di valutazione circa la convenienza all’adesione alla definizione agevolata, il contribuente dovrà tenere conto della possibilità di presentare più domande di definizione agevolata rispetto ai diversi debiti che intende chiudere con la sanatoria.

In tal modo, saranno attivati tanti piani di rateazione quante sono le domande presentate.

Il contribuente potrà scegliere, anche in base alla propria disponibilità economica, quali rate pagare e quali no.

Tuttavia per i carichi rispetto ai quali si verifica la decadenza del relativo piano di rateazione si esporrà alle procedure cautelari ed esecutive dell’ADER.

Infatti, l’omesso pagamento di una rata fa cadere il piano di rateazione a cui la stessa si riferisce, fatta salva, a parere di chi scrive, la possibilità di richiedere un piano di rateazione “ordinario”, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, per i carichi rispetto ai quali è intervenuta la decadenza e per i quali non era già stata chiesta una rateazione ordinaria.

Nello specifico, si decadrà dalla pace fiscale in caso di omesso ovvero insufficiente versamento: della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (in scadenza il 31 luglio 2026) di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano nel caso di pagamento rateale.

Ecco perché attivare differenti piani di dilazione potrebbe consentire al contribuente una migliore gestione dei pagamenti riferiti alla pace fiscale.

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