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“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, entro l’8 agosto il versamento delle rate 2021

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Per effetto della legge di conversione del Decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), i contribuenti che non hanno versato le rate 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”, sono riammessi ai benefici della “definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro l’8 agosto 2022 (31 luglio 2022 più i cinque giorni di tolleranza e i giorni festivi).

Entro tale data, quindi, dovranno essere versate le rate della “Rottamazione-ter” in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021. Per il “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Entro il 5 dicembre 2022 (30 novembre 2022 più i cinque giorni di tolleranza), invece, dovranno essere versate tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.

Il pagamento dev’essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie.

Per pagare i bollettini della “Rottamazione-ter”, della “Rottamazione delle risorse proprie UE” e del “Saldo e stralcio”, è possibile:

  • utilizzare il servizio “Paga on-line”, disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’APP EquiClick;
  • utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
  • prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino, con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale”, presente nell’area pubblica del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

È prevista l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021.

La riammissione è peraltro riservata ai soggetti che sono decaduti per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Per i soggetti che sono decaduti dalla definizione agevolata per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile chiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

l termine “ultimo” per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.

Per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/definizione-agevolata-2018-/rottamazione-ter-le-prossime-scadenze/

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/saldo-e-stralcio/saldo-e-stralciole-prossime-scadenze/

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