Rottamazione-ter e Saldo e stralcio, sanabili solo gli omessi versamenti relativi alle annualità 2020 e 2021
Per effetto della legge di conversione del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25), i contribuenti che non hanno versato le rate 2020 e 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”, sono riammessi ai benefici della “Definizione agevolata” effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:
- 9 maggio 2022 (30 aprile 2022 più i cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e considerati i giorni festivi), per le rate in scadenza nel 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 8 agosto 2022 (31 luglio 2022 più i cinque giorni di tolleranza e i giorni festivi), per le rate in scadenza nel 2021 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”;
- 5 dicembre 2022 (30 novembre 2022 più i cinque giorni di tolleranza), per tutte le rate in scadenza nel 2022 della “Rottamazione-ter” e della “Rottamazione delle risorse proprie UE”.
Il pagamento dev’essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche se il versamento viene effettuato in date differenti rispetto a quelle originarie. Per pagare i bollettini della “Rottamazione-ter”, della “Rottamazione delle risorse proprie UE” e del “Saldo e stralcio”, è possibile:
- utilizzare il servizio “Paga on-line”, disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e sull’APP EquiClick;
- utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA;
- prenotare un appuntamento presso lo sportello territoriale più vicino, con il servizio “Prenota un appuntamento allo sportello territoriale”, presente nell’area pubblica del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È prevista l’estinzione delle procedure esecutive avviate in seguito al mancato/parziale o tardivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro il 9 dicembre 2021. La riammissione è peraltro riservata ai soggetti che sono decaduti per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano in scadenza negli anni 2020 e 2021. Per i soggetti che invece sono decaduti dalla definizione agevolata per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, è invece possibile chiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Sono alcune delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia attraverso alcune FAQ pubblicate ieri.