Anche ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – di cui all’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente.
Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.
Lo prevede un emendamento al D.L. n. 119/2018 , approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora all’esame della Camera.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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