S.a.s. con soci deceduti: imputazione redditi agli eredi e stop all’affrancamento riserve
Non può essere riconosciuta agli eredi privi della qualifica di soci, la possibilità di beneficiare degli effetti fiscali dell’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta: in assenza dello status partecipativo, infatti, non può operare il meccanismo di imputazione per trasparenza del relativo costo né l’incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 38/2026 avente ad oggetto: Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – imputazione del reddito – ante e post liquidazione – art. 182 del TUIR – eredi – tassazione separata – art. 17, comma 1, lett. l), del TUIR – riserve in sospensione d’imposta – affrancamento straordinario ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024.
Nel caso analizzato, caratterizzato dal decesso dell’unica socia accomandante, dalla successiva messa in liquidazione della società da parte dell’unico accomandatario superstite e dal successivo decesso di quest’ultimo, l’Amministrazione chiarisce che il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’apertura della liquidazione costituisce un autonomo periodo d’imposta ai sensi dell’art. 182 TUIR, il cui reddito va imputato ai soci esistenti alla chiusura di tale frazione temporale.
Pertanto, se alla data di avvio della liquidazione risulta in vita il solo socio accomandatario, l’intero reddito ante liquidazione è imputato esclusivamente a quest’ultimo.
Per il periodo successivo all’apertura della liquidazione, invece, considerato il decesso dell’unico socio e la mancata acquisizione della qualità di soci da parte degli eredi, il reddito sociale deve essere imputato direttamente a questi ultimi, pro quota, quali titolari sostanziali del diritto alla liquidazione dell’intero patrimonio sociale.
Le somme attribuite agli eredi seguono il regime dell’art. 20-bis TUIR e sono qualificabili come redditi di partecipazione determinati secondo i criteri dell’art. 47, comma 7, TUIR; ricorrendone i presupposti temporali, trova applicazione la tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. l), TUIR.
Quanto all’affrancamento straordinario ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024, nel caso di specie:
- –gli Eredi non hanno acquisito lo status di soci della Società,
- essendo rimasti titolari esclusivamente del diritto alla quota di liquidazione del patrimonio sociale.
Ne consegue che un’eventuale adesione all’affrancamento da parte della Società non produrrebbe l’effetto previsto dall’art. 5, comma 1 , del D.M. attuativo, secondo cui “[l]’importo oggetto di affrancamento, il cui onere è a carico del soggetto che esercita l’opzione, nel caso di società si considera imputato per trasparenza ai soci”, con conseguente incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione dagli stessi detenuta (mancando – come sopra evidenziato – in capo agli Eredi la qualifica di soci).
L’assenza di tale qualifica in capo agli Eredi è di per sé sufficiente a orientare in senso negativo la risposta in ordine all’applicazione dell’affrancamento straordinario nella fattispecie in esame.



