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Saldo IVA 2025 alla cassa

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È in scadenza oggi, 16 marzo 2026, il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2025. Il saldo non è dovuto se l’importo a debito non è superiore a 10,33 euro (art. 3 D.P.R. n. 126/2003).

Al riguardo appare utile ricordare che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è intervenuto in merito al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA:

  • da una parte, è stata confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo di ciascun anno. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione delle somme dovute, massimo 9 rate mensili di pari importi completando la rateazione entro il mese di novembre 2026, con applicazione di un interesse mensile nella misura dello 0,33%, a decorrere dalla seconda rata;
  • dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (quindi, 30 giugno 2026) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (quindi maggiorazione pari all’1,6%). Fermo restando il fatto che il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo (quindi, 30 luglio 2026), rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, pagando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato (così come previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001), ossia con una maggiorazione complessiva pari al 2,0064%. Anche in tal caso risulta possibile procedere alla rateizzazione con applicazione dell’interesse mensile dello 0,33% a partire dalla seconda rata.

Se il versamento del saldo IVA avviene in modalità rateale occorre quindi ricordare che:

  • per la dilazione è dovuto l’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive. L’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse;
  • il computo dei giorni va eseguito in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni);
  • la rateazione va ultimata entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

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