“Salva Titoli”: documento interpretativo OIC
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12 volto a chiarire gli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026.
La materia è stata disciplinata dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) che, all’art. 1, commi 65–67, concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Lo scopo della disposizione, che reitera precedenti provvedimenti di analogo tenore, è quello di consentire alle imprese di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante per effetto dell’andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio.
La Legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022 e alle successive modificazioni e lascia, pertanto inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 e nei successivi aggiornamenti.
Tuttavia, tenuto conto che il suddetto documento faceva riferimento ad una Legge ormai superata, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto necessario emettere un nuovo documento interpretativo per riflettere l’emanazione della nuova Legge e l’applicazione della norma agli esercizi 2025-2026.
Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i titoli di debito e i titoli di capitale iscritti nell’attivo circolante dello Stato Patrimoniale valutati ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 9, del Codice civile al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
I principi contabili nazionali relativi ai titoli che rientrano nell’ambito di applicazione della norma sono l’OIC 20 “Titoli di debito” e l’OIC 21 “Partecipazioni”.
Il documento in parola non si applica agli strumenti finanziari derivati, disciplinati dall’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, in quanto iscritti e valutati al fair value ai sensi del comma 1, n. 11-bis, dell’art. 2426 del Codice civile, e non al minore tra il costo ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Inoltre, rimangono inalterati i criteri di valutazione dell’OIC 32 per i seguenti titoli:
- i titoli oggetto di copertura del fair value;
- i titoli ibridi quotati valutati ai sensi del paragrafo 50 dell’OIC 32.
La deroga contenuta nella norma si applica ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato (es. 31 dicembre 2024) e ai titoli acquistati nell’esercizio in corso (es. 2025). Può essere, inoltre, applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato ovvero a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa, motivando adeguatamente la scelta effettuata in nota integrativa.


