Sanzioni per la mancata polizza catastrofale: novità e chiarimenti dal MIMIT
Il tema delle sanzioni per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale obbligatoria è tornato al centro del dibattito, grazie ai recenti chiarimenti forniti dal MIMIT. L’aggiornamento delle FAQ, pubblicato il 14 aprile 2025, fa luce su alcuni aspetti applicativi della normativa introdotta dalla Legge n. 213/2023 e dal D.L. n. 39/2025, ma lascia ancora aperti diversi interrogativi.
Il quadro normativo – L’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali deve essere considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche. Tuttavia, la norma non specifica quali agevolazioni siano effettivamente precluse alle imprese inadempienti, né se l’esclusione sia totale o parziale.
Il ruolo delle singole amministrazioni – Secondo il MIMIT, la disciplina delle sanzioni non è autoapplicativa: spetta infatti a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno definire e comunicare le modalità con cui intende tener conto dell’inadempimento. Ogni Ministero dovrà quindi emanare un proprio provvedimento attuativo, che stabilisca le conseguenze della mancata stipula della polizza sulle agevolazioni di propria competenza, rispettando le tempistiche fissate dal D.L. n. 39/2025.
Scadenze differenziate per le imprese – Il D.L. n. 39/2025 prevede scadenze diverse per l’adempimento dell’obbligo assicurativo, in base alla dimensione dell’impresa:
- grandi imprese: termine scaduto il 31 marzo 2025, con sanzioni applicabili dal 30 giugno 2025.
- medie imprese: termine fissato al 1° ottobre 2025.
- piccole e micro imprese: termine fissato al 31 dicembre 2025.
Non è ancora chiaro quale di queste scadenze sia rilevante per le Amministrazioni, ma si presume che si debba fare riferimento al termine più prossimo.
L’orientamento del MIMIT – Il MIMIT ha chiarito che, per le misure di propria competenza, l’inadempimento comporterà la preclusione all’accesso agli incentivi. Tale esclusione riguarderà le domande presentate dopo l’adozione del provvedimento di adeguamento, che recepirà la previsione della Legge n. 213/2023 nella disciplina normativa di ciascun incentivo.
Decorrenza delle sanzioni – Le sanzioni non sono retroattive: si applicano solo ai contributi, sovvenzioni o agevolazioni richiesti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di ciascuna Amministrazione. Restano quindi validi i benefici già ottenuti prima di tale data.
Nonostante i chiarimenti, permangono dubbi su quali agevolazioni siano effettivamente precluse e su quali Amministrazioni debbano attivarsi. L’interpretazione del MIMIT rischia di generare soluzioni eterogenee, con conseguenze diverse a seconda dell’Amministrazione coinvolta.
| Aspetto | Descrizione |
| Rif. normativo |
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| Obbligo |
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| Sanzione |
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| Chi applica la sanzione |
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| Modalità di applicazione |
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| Scadenze per l’adempimento |
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| Decorrenza sanzioni |
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| Retroattività |
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