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Scambio di informazioni fiscali: pronte le nuove regole

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Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 302 del 31 dicembre 2025, è stato pubblicato il D.M. MEF 30 dicembre 2025 in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Il Decreto apporta delle modifiche al precedente D.M. 28 dicembre 2015 recependo in Italia le novità di cui alla Dir. UE 2023/2226 (cosiddetta DAC8), di modifica della direttiva 2011/16/UE.

Decreto quest’ultimo adottato in virtù delle previsioni di cui agli artt. 4, comma 2, 5, commi 6 e 8, e 6, comma 3, della Legge n. 95/2015, i quali prevedono che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite rispettivamente:

  • le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo art. 4,
  • i termini per l’acquisizione delle informazioni rilevanti relative ai conti finanziari esistenti al 31 dicembre 2015,
  • le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell’indicato art. 6, commi 1 e 2.

Le disposizioni di rango primario contenute nella Legge n. 95/2005 consistono negli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti (art. 5) e negli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli elementi informativi acquisiti (art. 4).

Venendo alle novità contenute nel nuovo Decreto applicabili dal 1° gennaio 2026, le modifiche apportate al D.M. 28 dicembre 2015 riguardano: l’art. 1 (definizioni), l’art. 3 (obblighi di comunicazione), l’art. 4 (norme di esecuzione) nonché l’allegato A (procedure di adeguata verifica in materia fiscale).

Il testo aggiornato fa riferimento alla c.d. moneta elettronica, alle valute digitali delle banche centrali e alle cripto-attività soggette a comunicazione.

Di conseguenza, vengono riviste definizioni, procedure e categorie di attività finanziarie, così da identificare correttamente questi strumenti ai fini dello scambio informativo. Rientrano ora, ad esempio, nelle definizioni di “istituzioni di deposito” ed “entità di investimento” anche i soggetti che detengono moneta elettronica o valute digitali della banca centrale per conto dei clienti.

Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate effettuano per ciascun conto finanziariole procedure di adeguata verifica in materia fiscale (“due diligence”) per l’identificazione e la comunicazione di ciascun conto oggetto di comunicazione, applicando le definizioni, le procedure, le eccezioni e i termini indicati nel Decreto.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate deve poi trasmettere le informazioni ricevute riguardanti i residenti di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all’autorità competente della giurisdizione considerata.

Con il nuovo Decreto cambiano anche alcuni aspetti circa gli obblighi di comunicazione: i dati dei titolari dei conti dovranno essere aggiornati ogni volta sia necessario per rispettare le norme antiriciclaggio ossia le procedure di adeguata verifica della clientela previste dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nonché dai provvedimenti della Banca d’Italia e del Ministero dell’economia e delle finanze (procedure Aml/Kyc).

Solo in casi eccezionali, quando non è possibile ottenere subito l’autocertificazione, sarà consentito applicare temporaneamente le procedure previste per i conti preesistenti, fino alla successiva acquisizione e convalida dell’autocertificazione.

Il Decreto stabilisce, tra l’altro, che ogni anno, entro il 15 maggio, dovranno essere pubblicati, sui siti del dipartimento delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (allegato C al D.M. 28 dicembre 2015) e di quelle che partecipano allo scambio automatico (allegato D al D.M. 28 dicembre 2015).

Le nuove disposizioni, precisa il provvedimento, entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

Per gli anni di rendicontazione 2026 e 2027 è prevista una fase transitoria: gli intermediari non saranno tenuti a comunicare alcune informazioni aggiuntive sui titolari dei conti già esistenti al 31 dicembre 2025, qualora non le abbiano già a disposizione.

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