Scatta l’alert se il debito Iva scaduto è pari almeno al 30 per cento del volume d’affari
| News
I “creditori pubblici qualificati” – Agenzia delle Entrate, Inps e agenti della riscossione – sono tenuti ad effettuare la segnalazione di allerta in presenza di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante: lo prevede l’art. 15 dello schema di decreto legislativo di riforma della disciplina del fallimento, predisposto in attuazione della Legge 19 ottobre 2018, n. 2017 , n. 155.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- per ciascuna categoria di creditori, la norma determina quando l’esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell’allerta;
- per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, il monitoraggio è limitato alla sola Iva: in particolare, si dovrà fare riferimento ai debiti Iva scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento del volume d’affari del periodo di riferimento e purché comunque l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore:
- a 25mila euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno precedente fino a 2 milioni di euro;
- a 50mila euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno precedente fino a 10 milioni di euro;
- a 100mila euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno precedente oltre 10 milioni di euro;
- relativamente all’Inps, si fa riferimento ad un ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore a 50mila euro;
- relativamente all’agente della riscossione, l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi:
- per le imprese individuali, la soglia di 500mila euro;
- per le imprese collettive, la soglia di 1 milione;
- quando l’esposizione debitoria supera l’importo rilevante, i creditori pubblici devono inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:
- l’Agenzia delle Entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633;
- l’Inps, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi (di cui sopra);
- l’agente della riscossione, entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie.
Articoli recenti
Concordato e sanatoria legati
3 Ottobre 2024
Li.Pe. 2° trimestre: le sanzioni applicabili
2 Ottobre 2024
Consolidato fiscale: credito IVA e visto di conformità
2 Ottobre 2024